Il Trust

Cos'è il trust?

Uno strumento versatile

Il Trust è uno strumento giuridico di origine anglosassone ammesso nell’ordinamento italiano a seguito della ratifica nel 1992 della Convenzione dell’Aja che permette di costituire una massa segregata di beni e diritti e vede la presenza di quattro soggetti: il disponente, il trustee, i beneficiari e il guardiano.

Per sua natura è uno strumento giuridico altamente versatile che consente, sia alle persone fisiche sia alle società, di risolvere in maniera efficace molte problematiche di natura patrimoniale, finanziaria e gestionale. Per Trust si intendono “i rapporti giuridici istituiti da una persona, il Disponente (Settlor) – con atto tra vivi o mortis causa – qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un Trustee nell’interesse di un Beneficiario (Beneficiary) o per un fine specifico.

Il Trust presenta le seguenti caratteristiche:

  • i beni del Trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del Trustee;
  • i beni del Trust sono intestati a nome del Trustee o di un’altra persona per conto del Trustee;
  • il Trustee è investito del potere e onerato dell’obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre beni secondo i termini del Trust e le norme particolari impostegli dalla legge.

Il fatto che il costituente conservi alcune prerogative o che il Trustee stesso possieda alcuni diritti in qualità di beneficiario non è necessariamente incompatibile con l’esistenza di un Trust.” (Convenzione de L’Aja del 1 luglio 1985).

L’atto istitutivo può prevedere che alcuni dei poteri riservati al Trustee siano soggetti al consenso di un terzo, che viene denominato Guardiano (Protector) e che ha il compito di vegliare sull’attività del Trustee, accertandosi che questi operi in modo conforme alla realizzazione delle finalità che quel Trust deve perseguire.

Il Trust è uno strumento altamente flessibile che può essere adattato ad ogni specifica esigenza.

Qualsiasi Trust svolge una funzione protettiva in quanto i beni affidati al Trustee escono dal patrimonio del Disponente, ma non si confondono con quelli del Trustee e restano pertanto insensibili a qualunque vicenda personale di questi; il vincolo del Trust assicura, più di ogni altro strumento di protezione del patrimonio, che i beni in esso segregati siano destinati allo scopo per cui il trust è stato istituito.

La duttilità e la versatilità del Trust consentono quindi di costruire "su misura" la protezione più idonea al singolo caso.

In molti casi il Trust si è rivelato uno strumento efficiente per la realizzazione dell'interesse meritevole di tutela che ne costituisce il fondamento e ciò deriva anche dal fatto che spesso non possiamo trovare nel nostro ordinamento giuridico altri istituti che permettano di conseguire con altrettanta efficacia le finalità del Disponente, soprattutto in materia di famiglia di fatto, o famiglia allargata, con figli nati da rapporti diversi, o in materia di protezione dei soggetti incapaci o diversamente abili.

A titolo di esempio, per meglio sottolineare l'adattabilità del Trust alle diverse situazioni personali, si riportano di seguito alcune delle tipologie di Trust più frequentemente utilizzate:

IL TRUST PER LA SEGREGAZIONE PATRIMONIALE

IL TRUST PER I SOGGETTI DEBOLI

IL TRUST IMMOBILIARE

IL TRUST NELL'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE

IL TRUST PER L'ARTE

IL TRUST DI FAMIGLIA

IL TRUST E LA CRISI DI IMPRESA

IL TRUST PER LA BENEFICENZA

IL TRUST PER IL PASSAGGIO GENERAZIONALE

IL TRUST DI SCOPO E GARANZIA

IL TRUST PER LE COPPIE DI FATTO

IL TRUST NEL PROCEDIMENTO DI DIVORZIO E SEPARAZIONE CONIUGALE

Il Trust è uno strumento giuridico rivolto a qualunque soggetto (persona fisica o giuridica) che abbia interesse a vincolare beni per il raggiungimento di un determinato scopo o a beneficio di altri soggetti.

Essendo uno strumento molto duttile, risulta particolarmente adatto ad essere strutturato ad hoc sulla base delle diverse situazioni e necessità.

Contrariamente a quanto si possa pensare, il Trust non è uno strumento che si addice esclusivamente alla gestione di grandi patrimoni; al contrario, le applicazioni quotidiane del Trust sono innumerevoli e non dipendono dall'entità e dal valore dei beni che vengono conferiti in Trust.

Nel Trust può essere conferita qualunque tipologia di bene.
A titolo di esempio indichiamo i seguenti:
- beni immobili (case, terreni ...);
- beni mobili iscritti in pubblici registri (automobili, imbarcazioni,...);
- somme di denaro e titoli;
- crediti;
- partecipazioni societarie;
- opere d'arte.

- Il Disponente trasferisce i beni al Trustee e gli affida la gestione degli stessi; tali beni costituiscono il Fondo in Trust.

- I beni in Trust sono separati dal patrimonio personale del Trustee e non rientrano nel suo regime patrimoniale o nella sua successione e pertanto non vengono trasferiti agli eredi del Trustee.

- I creditori personali del Trustee non possono rivalersi sui beni conferiti in Trust.

- Il Trustee è investito del potere e onerato dell'obbligo di amministrare e gestire i beni secondo quanto previsto nell'atto istitutivo e secondo le norme particolari impostegli dalla legge; di tale gestione deve periodicamente rendere conto al Disponente.

- I beni in Trust sono "segregati" e pertanto non sono soggetti alle pretese dei creditori personali del Trustee (in quanto non rientrano nel suo patrimonio personale, nè in quello successorio), del Disponente (salva l'ipotesi di revocatoria ordinaria e fallimentare) e dei beneficiari (sino a che costoro non ricevono tali beni dal Trustee).

La durata di un Trust è legata alla tipologia di Trust e allo scopo per cui esso è stato istituito e viene solitamente stabilita dal Disponente; un Trust può avere una durata ben definita, oppure concludersi con il raggiungimento di un determinato scopo o ancora può essere previsto un termine basato sul raggiungimento di una determinata età da parte dei beneficiari.

Nonostante il Trust e il fondo patrimoniale abbiano uno scopo comune, ovvero quello di protezione del patrimonio familiare, tra i due esistono profonde differenze, fondamentalmente riconducibili alla rigidità che caratterizza il fondo patrimoniale contrapposta alla grande flessibilità dello strumento del Trust.

A titolo esemplificativo si riportano alcune tra le principali differenze:

- poiché alla base del fondo patrimoniale vi è il vincolo matrimoniale, in caso di divorzio o vedovanza, il fondo patrimoniale cessa i suoi effetti, mentre il Trust può continuare anche nei suddetti casi;

- nel fondo patrimoniale, a differenza di quanto accade per il Trust (che risulta molto flessibile per quanto riguarda lo scopo), tutti i beni devono essere destinati esclusivamente alle necessità della famiglia;

- nel fondo patrimoniale possono essere conferiti solo beni immobili, beni mobili iscritti in pubblici registri e titoli di credito, mentre nel Trust può essere conferita qualunque tipologia di bene;

- nel fondo patrimoniale i beneficiari (figli) non possono agire nei confronti degli amministratori (coniugi/genitori), mentre nel Trust i beneficiari individuati e con una posizione stabile hanno azione diretta contro il Trustee.

L'effetto principale dell'istituzione di un Trust è la segregazione patrimoniale per cui i beni o diritti conferiti costituiscono un patrimonio separato rispetto al patrimonio del Trustee, con l'effetto che gli stessi non possono essere escussi dai creditori del Trustee, del Disponente e del Beneficiario.

E' però importante ricordare che il Trust non consente di celare beni e patrimoni per sottrarli alla responsabilità patrimoniale nei confronti dei creditori o eludere il fisco; infatti non solo la Convenzione dell'Aja detta espressamente dei limiti all'efficacia del Trust impedendo di dare validità a Trust istituiti in violazione dei principi dell'ordinamento giuridico in cui si opera, ma la necessità di individuare una causa lecita e interessi meritevoli di tutela chiaramente esplicitati nella finalità prevista nell'atto istitutivo, rende lo strumento assolutamente trasparente e ben lontano dall'essere utilizzato per meri fini elusivi o per sottrarre garanzie ai creditori.

Le modalità di istituzione di un Trust sono piuttosto semplici; l'unico requisito richiesto è la forma scritta che solitamente si concretizza in scrittura privata autenticata da un notaio oppure atto pubblico e in molti casi anche per testamento.

E' necessario distinguere tra atto istitutivo (il quale è sottoscritto dal Disponente e contiene il regolamento, la nomina del Trustee, dei Beneficiari e del Guardiano, e l'enunciazione delle varie finalità e poteri) e i vari atti di dotazione del Fondo in Trust, tramite i quali i vari soggetti formano o incrementano il Fondo trasferendo beni al Trustee.

Gli atti di dotazione del Fondo in Trust possono infatti essere più di uno e susseguirsi anche a distanza di tempo uno dall'altro e devono essere redatti secondo la forma prevista per la tipologia di beni che ne formano oggetto.

Tra Trust e mandato fiduciario vi sono alcune sostanziali differenze:

- il Trustee agisce in qualità di titolare del Fondo in Trust, la società fiduciaria agisce in nome e per conto del mandante;

- il Trust ha una finalità stabilita nell'atto istitutivo, i beni affidati alla società fiduciaria non hanno una specifica destinazione;

- nel mandato fiduciario non vi è alcuna segregazione dei beni (i beni non escono dal patrimonio del mandante ma sono solo intestati in forma anonima alla fiduciaria), nel Trust i beni sono segregati;

- i creditori del Disponente non possono aggredire beni in Trust, i creditori del mandante possono agire sui beni affidati alla fiduciaria;

- il mandato alla fiduciaria è revocabile, il Trust è solitamente irrevocabile.

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IL TRUST PER LA SEGREGAZIONE PATRIMONIALE

Il Trust è uno strumento giuridico di provenienza anglosassone altamente versatile che consente sia alle persone fisiche che alle società di risolvere in maniera efficace molte problematiche di natura patrimoniale finanziaria e gestionale. Con l’istituzione di un Trust, un soggetto chiamato “Disponente” trasferisce i beni ad un secondo soggetto definito “Trustee”, che ne diviene proprietario e li gestisce nel rispetto di quanto previsto nell’atto istitutivo, nell’interesse del Beneficiario individuato dallo stesso Disponente o per perseguire un determinato scopo, e secondo le norme particolari impostegli dalla legge.

L’effetto principale dell’istituzione di un Trust risulta, pertanto, la segregazione patrimoniale per cui i beni o diritti conferiti costituiscono un patrimonio separato rispetto al patrimonio del Trustee, con l’effetto che gli stessi non possono essere escussi dai creditori del Trustee, del Disponente e del Beneficiario.

E’ però importante ricordare che il Trust non consente di celare beni e patrimoni per sottrarli alla responsabilità patrimoniale nei confronti dei creditori o eludere il fisco; infatti non solo la Convenzione dell’Aja detta espressamente dei limiti all’efficacia del Trust impedendo di dare validità a Trust istituiti in violazione dei principi dell’ordinamento giuridico in cui si opera, ma la necessità di individuare una causa lecita e interessi meritevoli di tutela chiaramente esplicitati nella finalità prevista nell’atto istitutivo, rende lo strumento assolutamente trasparente e ben lontano dall’essere utilizzato per meri fini elusivi o per sottrarre garanzie ai creditori.

IL TRUST PER I SOGGETTI DEBOLI

I Trust per soggetti deboli vengono istituiti per fornire assistenza a soggetti deboli quali:

1. minori, non ancora legalmente e materialmente capaci di gestire i propri interessi, ovvero rappresentati da soggetti che non abbiano le adeguate competenze per la gestione di patrimoni complessi;

2. soggetti la cui incapacità sia riconosciuta, in quanto interdetti, inabilitati o in amministrazione di sostegno, in situazioni ove la complessità del patrimonio renda utile una differenziazione rispetto ai soggetti demandati alla tutela della persona;

3. soggetti la cui incapacità non sia riconosciuta e la segregazione patrimoniale sia di per sé sufficiente ad una loro adeguata tutela.

Il Trust per soggetti deboli è lo strumento in grado di rispondere sia alle esigenze di protezione patrimoniale, sia a quelle di realizzazione dello scopo di cura, mantenimento e sostegno dei soggetti disabili. L’impiego di questi strumenti consente infatti non solo di segregare determinate risorse per finalizzarle all’assistenza e alla cura del soggetto debole, ma anche di garantire al soggetto tutta una serie di prestazioni, di natura non-giuridica, alle quali generalmente attende il nucleo familiare (quali ad esempio la possibilità di vivere in una determinata casa, di poter usufruire di particolari terapie o di poter praticare attività che sono di conforto alla persona disabile).

Attraverso questi strumenti, inoltre, i familiari del soggetto debole sono in grado di verificare, mentre sono in vita e pienamente capaci, se la soluzione scelta sia la più efficace per realizzare lo scopo voluto e possono modificarla nel caso in cui tale scelta non si rivelasse idonea.

Nella maggior parte dei casi la segregazione attuata con il Trust ha ad oggetto beni di altri soggetti, quali ad esempio i genitori del soggetto debole, finalizzati al soddisfacimento delle necessità del figlio per tutta la durata della sua vita, in modo tale da prevenire l’intervento dell’autorità giudiziaria o amministrativa, o per attuarne gli effetti, consentendo di programmare la gestione dei beni e dei rapporti nel tempo del beneficiario e contemporaneamente di verificare la bontà dell’affidamento al soggetto individuato come idoneo a realizzare il progetto stesso.

In tali situazioni il Trust consente una gestione del patrimonio a favore del soggetto debole indipendente dalle figure giuridiche a questo sostituite o affiancate, in maniera tale da garantire che queste ultime possano dedicarsi maggiormente alla cura della persona piuttosto che a quella del suo patrimonio, con pregnante controllo reciproco di competenze, professionalità ed adeguata assistenza.

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IL TRUST IMMOBILIARE

Vi sono numerosi Trust in cui il Fondo risulta costituito prevalentemente da immobili.

In tal caso, la proprietà e la gestione degli immobili passano nelle mani del Trustee, che provvederà quindi a occuparsi di qualunque adempimento legato alla gestione immobiliare, portando notevoli vantaggi al Disponente e ai Beneficiari in termini di tempo e di riduzione degli adempimenti da essi dovuti.

Il Trustee dunque si occuperà (previa, se del caso, definizione con il Disponente delle linee guida) dell’acquisto/vendita di immobili, della loro locazione e della gestione ad essa correlata (dalla redazione dei contratti, alla loro registrazione, al pagamento delle imposte di bollo e di registro, ai rapporti con i locatari, con il condominio, alla ripartizione delle spese condominiali ecc…), del calcolo e pagamento delle imposte sugli immobili (IMU, TASI, TARI…) e a qualunque evenienza ad essi associata.

IL TRUST NELL'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE

 Trust si rivela uno strumento molto utile nella gestione dell’attività imprenditoriale.

A titolo di esempio, esso può essere utilizzato qualora risulti necessario prestare garanzia di particolari obblighi, oppure depositare somme di denaro in vista di particolari avvenimenti.

Tale strumento si rivela particolarmente utile in sostituzione di patti o sindacati di voto in quanto dotato degli effetti reali della segregazione e soprattutto trova un’efficace applicazione nell’ambito dei passaggi generazionali d’azienda, per qualsiasi motivo o causa intervenendi, laddove i destinatari siano minori, soggetti deboli o solo in attesa di adeguata formazione.

imprenditori
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IL TRUST PER L'ARTE

Il Trust per l’arte è lo strumento giuridico più adatto per la protezione e la valorizzazione di un patrimonio artistico.

Con l’atto dispositivo di un Trust istituito per la protezione di un patrimonio artistico, il Disponente non solo affida la gestione delle opere d’arte conferite in Trust a professionisti esperti, ma garantisce il mantenimento dell’unitarietà della collezione anche a seguito della morte del proprietario.

L’effetto segregativo del Trust, permette infatti di far confluire i beni in un patrimonio separato sia rispetto a quello del Disponente sia rispetto a quello del Trustee.

Tale strumento viene, per queste ragioni, spesso utilizzato da quei soggetti che desiderano vedere la propria collezione d’arte, piccola o grande che sia, rimanere unita, magari nelle mani di un singolo soggetto, senza la preoccupazione che essa possa un giorno essere disgregata.

IL TRUST DI FAMIGLIA

Uno dei maggiori utilizzi dello strumento del Trust è sicuramente quello in ambito familiare.

In questo caso infatti, l'”interesse meritevole di tutela” previsto dalla Convenzione dell’Aja si concretizza nella tutela dei bisogni della famiglia.

I possibili utilizzi in tale ambito sono molteplici; i beni e i diritti conferiti in Trust saranno amministrati e gestiti dal Trustee nel rispetto di quanto previsto dai Disponenti nell’atto istitutivo.

Spesso si pensa che l’istituto del Trust sia equivalente a quello del Fondo Patrimoniale ma, nonostante tra tali istituiti vi siano delle similitudini, il Trust si è rivelato uno strumento più adatto per risolvere le problematiche in ambito familiare (a tal proposito vi rimandiamo alla sezione FAQ in cui viene trattata la differenza tra Trust e Fondo Patrimoniale).

A titolo di esempio possiamo indicare, quali problematiche facilmente risolvibili con l’ausilio dell’istituto del Trust, la gestione delle crisi matrimoniali (soprattutto in relazione alle conseguenza sui figli), la problematica dei beni in comunione tra coniugi, i progetti di divisione dei beni tra i familiari e le problematiche testamentarie.

famiglia
crisi

IL TRUST E LA CRISI DI IMPRESA

Il Trust si è rivelato, tra le altre varie applicazioni, uno strumento molto utile per gestire la crisi d’impresa e in particolar modo il concordato preventivo e la ristrutturazione del debito.

Come già accennato, l’effetto principale dell’istituzione di un Trust è la segregazione dei beni, che confluiranno in un patrimonio separato da quello del Disponente, dei Beneficiari e del Trustee, rendendoli non aggredibili dai creditori di tali soggetti.

Il concordato preventivo è un accordo tra debitore e creditori basato su reciproche concessioni; a tal proposito l’art. 160 della Legge Fallimentare stabilisce che il concordato preventivo possa prevedere la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, non prevedendo quindi particolari limiti circa gli strumenti utilizzabili per la soddisfazione dei creditori. Tra questi strumenti è pertanto possibile far rientrare anche il Trust.

Vista l’ampia possibilità di utilizzo, è difficile delineare delle situazioni tipiche; l’ampia casistica finora verificatasi evidenzia numerose situazioni in cui la segregazione in Trust ha evidenziato particolare valore aggiunto in relazione a beni di terzi a favore della massa creditoria o determinate categorie della stessa, così come numerose sono state le applicazioni finalizzate ad una miglior liquidazione o gestione di determinati beni. 

IL TRUST PER LA BENEFICENZA

Una delle possibili applicazioni dello strumento del Trust, spesso sconosciuta, è quella relativa alle opere di beneficenza.

Questa tipologia si sostanzia in un Trust di scopo, la cui finalità consiste solitamente nell’effettuare liberalità dirette e indirette a favore delle attività e delle iniziative di specifici enti o associazioni o persone che operino nell’ambito di tali organizzazioni e che il Trustee individui e ritenga opportuni nell’ambito della propria discrezionalità, tenendo in considerazione le indicazioni e i desideri del Disponente, in qualunque modo espressi, solitamente indicati nella cosiddetta “Letter of Wishes”.

A titolo di esempio le operazioni effettuate tramite l’utilizzo di tale tipologia di Trust possono essere:

  • adozioni a distanza;
  • finanziamento di borse di studio in paesi economicamente svantaggiati;
  • finanziamento di progetti a supporto di persone disabili o svantaggiate;
  • opere missionarie;
  • qualsiasi progetto indicato dal Disponente.
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IL TRUST PER IL PASSAGGIO GENERAZIONALE

L’organizzazione del passaggio generazionale nelle famiglie imprenditoriali attraverso l’utilizzo del Trust rappresenta uno degli utilizzi più frequenti di questo strumento in quanto esso, grazie alle sue peculiari caratteristiche, consente di suddividere il patrimonio tra i familiari dell’imprenditore e, se occorre, consente di individuare (di solito, tra gli eredi, ma non solo) i soggetti reputati più adatti ad assumere il comando dell’impresa oggetto di passaggio generazionale, operando una netta distinzione tra gestione dell’impresa e destinazione dei frutti e proventi della stessa, attribuiti ad esempio agli altri eredi non assegnatari, unitamente o meno ai Patti di famiglia di cui all’art. 768 bis e seguenti del codice civile.

Nel momento in cui un imprenditore si pone il problema di pianificare il passaggio generazionale del proprio patrimonio, ed in particolare dell’azienda di famiglia, si trova infatti a dover fronteggiare alcune questioni ed esigenze fondamentali, quali ad esempio:

–       garantire un’equa ripartizione del patrimonio fra gli interessati;

–       fare in modo che il controllo dell’impresa passi in mano al soggetto ritenuto più adatto a garantire la continuazione dell’azienda di famiglia;

–       tutelare l’integrità del patrimonio aziendale nei confronti di soggetti terzi o componenti indesiderati della famiglia;

–       garantire continuità nella politica di gestione dell’azienda;

–       prevenire i contrasti tra i giovani.

 

Il Trust è lo strumento più idoneo a soddisfare ciascuna delle esigenze sopra elencate.

Una delle situazioni in cui può essere utile ricorrere all’utilizzo del Trust si verifica quando vi è l’esistenza, nella famiglia dell’imprenditore, di un dissidio o di una situazione ritenuta preclusiva di un’armonica trasmissione ereditaria; in questa ipotesi è frequente l’intestazione al Trustee dei beni che saranno oggetto della trasmissione ereditaria, affinché egli li gestisca nell’interesse dei Beneficiari, li preservi dalla dissipazione e li ripartisca tra i Beneficiari in funzione dei loro meriti e delle loro capacità, tenendo però sempre presenti le norme sulla successione legittima previste dal nostro ordinamento.

Un’altra situazione che può essere gestita attraverso lo strumento del Trust si verifica quando l’imprenditore si trova ad avere, magari in seguito ad una pluralità di matrimoni, figli di età assai diversa tra loro (alcuni già adulti, alcuni ancora studenti, altri ancora in fasce); in questo caso il Trust può rivelarsi la soluzione ottimale per bilanciare gli interessi in campo e per effettuare le attribuzioni più consone, da un lato, alla preservazione del valore dell’azienda e, d’altro lato, alla equa ripartizione del patrimonio dell’imprenditore, conciliando in questo modo la legittima aspirazione dei figli più indicati a subentrare nella conduzione dell’impresa con la naturale protezione che deve essere concessa a quelli non ancora in grado di provvedere a se stessi.

Il Trust si rivela inoltre lo strumento più idoneo per individuare il soggetto idoneo a proseguire l’impresa una volta che l’imprenditore sia passato a miglior vita; qualora nessuno dei discendenti sia ritenuto idoneo ad assumere il controllo dell’azienda di famiglia, il Trust consente di indirizzare la scelta della guida aziendale al di fuori del nucleo familiare poiché permette di separare il governo dell’impresa dal diritto alla percezione della ricchezza da questa prodotta, evitando così che la morte dell’imprenditore comporti la distruzione dell’impresa a causa del venir meno di chi la guidava.

IL TRUST DI SCOPO E GARANZIA

Il Trust di scopo e garanzia è una tipologia di Trust che non prevede l’identificazione di Beneficiari, ma viene istituito appunto per il raggiungimento di un determinato scopo.

Le tipologie di beni che possono essere conferiti in Trust risultano le medesime indicate per tutte le altre tipologie, ossia beni immobili (case, terreni, …), beni mobili iscritti in pubblici registri (automobili, imbarcazioni, …), somme di denaro e titoli, crediti, partecipazioni societarie, opere d’arte, ecc…

Il patrimonio composto dai beni conferiti in Trust resterà separato dal patrimonio personale del Disponente, del Trustee e dei Beneficiari, e verrà utilizzato per il raggiungimento di un determinato scopo.

Utilizzi pratici di tale tipologia di Trust si riscontrano ad esempio nel caso di Trust istituiti nell’ambito di una procedura di concordato preventivo, in cui vi è la necessità di creare un patrimonio separato quale forma di garanzia per il soddisfacimento dei creditori, e in generale in tutte le situazioni di Trust istituiti come strumento a supporto della crisi d’impresa.

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IL TRUST PER LE COPPIE DI FATTO

Il Trust rappresenta lo strumento più idoneo a colmare lacune presenti negli ordinamenti interni, offrendo soluzioni a tutela di rapporti interpersonali, come nel caso di:

– coppie di fatto, costituite da soggetti conviventi che non hanno contratto un matrimonio;

– figli non riconosciuti.

Nel caso di coppie di fatto o di famiglia allargata il Trust, grazie alla sua flessibilità, consente di contemperare gli interessi dei vari soggetti, scongiurando rapporti conflittuali tra essi e permettendo allo stesso tempo di soddisfare le esigenze di ciascuno dei soggetti coinvolti.

Attraverso il Trust, infatti, la coppia (anche se composta da due persone dello stesso sesso) può creare una struttura duttile volta a tutelare reciprocamente i due conviventi, creando uno strumento assimilabile a quello della comunione legale, ma con la libertà di fissare autonomamente le relative regole di gestione dei beni conferiti in Trust.

IL TRUST NEL PROCEDIMENTO DI DIVORZIO E SEPARAZIONE CONIUGALE

Il Trust si è rivelato uno strumento molto efficace nell’ambito delle problematiche legate al procedimento di divorzio e separazione coniugale.

Spesso in tali situazioni è necessario affrontare il problema della separazione dei beni in comune, ricorrendo spesso all’intestazione di tali beni ai propri figli. Talvolta però si può incappare in ulteriori problematiche (si pensi ad esempio al caso in cui i figli risultino ancora minorenni o incapaci di gestire il patrimonio) che possono essere facilmente risolte con l’istituzione di un Trust.

Con tale strumento, infatti, i beni conferiti in Trust rimarranno segregati rispetto il patrimonio personale dei due coniugi a vantaggio esclusivo dei figli che, anche nel caso in cui dovessero risultare ancora minorenni, verranno indicati quali Beneficiari del Trust, e i beni conferiti in Trust saranno gestiti professionalmente a vantaggio di tali soggetti.

Un ulteriore utilizzo del Trust in ambito di crisi familiare è quello relativo all’eventuale mantenimento o attribuzione di beni o utilità limitate nel tempo o legate a condizioni particolari. In tal caso infatti, separando i beni conferiti in Trust dal proprio patrimonio personale, è possibile garantire l’adempimento del coniuge onerato ovvero la disponibilità, ad esempio, della casa coniugale o di altri beni immobili senza la definitiva attribuzione.

L’istituzione di un Trust, comunque, deve essere subordinata alla presenza di interessi meritevoli di tutela ed a questi asservita e non deve essere utilizzato come strumento per celare patrimoni, onde evitare immediate e legittime azioni revocatorie destinate a tutelare i diritti dell’altro coniuge.

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